Con La DGR VIII/5018 e successive DGR VIII/5773 del 31/10/07 e dalla DGR VIII/8745 del 22/12/08, entrata in vigore dal 26 ottobre 2009, è diventato obbligatorio redigere l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) per: nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie importanti, contratti di locazione e per poter accedere ad incentivi ed agevolazioni fiscali. Nel 2014 con la DGR X/1216, l’ACE è stato sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Quando è necessario rinnovare la certificazione energetica (oggi ape)? a che sanzioni posso andare in contro?
“Le condizioni di validità di un APE in Lombardia sono precisate al punto 10.4 della Deliberazione Giunta Regionale 22 dicembre 2008 n.8/8745: L’attestato di prestazione energetica ha una idoneità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico. L’idoneità dell’attestato decade prima del periodo sopra indicato per le sole unità immobiliari che, a seguito di interventi, modifichino la loro prestazione energetica. Esso decade altresì per le sole unità immobiliari che dovessero mutare la destinazione d’uso.”
In Lombardia abbiamo 3 situazioni per le quali decade la validità di un Attestato di Prestazione Energetica (APE):
1) sono passati 10 anni dalla data di inserimento dell’Attestato al catasto energetico regionale;
2) sono stati realizzati interventi che hanno modificato la prestazione energetica dell’immobile;
3) è stata mutata la destinazione d’uso.
Su ogni Attestato di Prestazione Energetica (APE) o Attestato di Certificazione Energetica (ACE prima del 15 gennaio 2014) troviamo sulla fascia sinistra del documento una scritta blu riportante la seguente dicitura: Attestato di Prestazione Energetica (o Attestato di Certificazione Energetica per le vecchie pratiche) valido fino al…
Perchè è necessario fare attenzione se sei un cittadino?
se durante il passaggio di proprietà di un immobile viene allegato un attestato di prestazione energetica non valido, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 € e non superiore a 18.000 €. in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un ape gli edifici o le unità immobiliare in caso di nuovo contratto di locazione e/o rinnovo, il proprietario è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 € e non superiore a 1800 € (e da 1000 € a 4000 € per omessa dichiarazione nel contratto: se la durata non eccede i 3 anni, quest’ultima sanzione è ridotta della metà)
Perchè è necessario fare attenzione se sei un tecnico?
un professionista che rilascia la relazione tenica o l’attestato di prestazione energetica senza rispettare le normative vigenti? rischia una sanzione amministrativa non inferiore a 700 € e non superiore a 4200 €. in oltre l’ente che applica la sanzione dara’ comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari del caso.
il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformita’ delle opere e l’ape prima del rilascio del certificato di agibilita’ e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 € e non superiore a 6000 €. anche in questo caso vengono resi edotti gli ordini o collegi di appartenenza